Verbale di accertamento violazione amministrativa
Procedimento civile - notificazione - a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica - Verbale di accertamento violazione amministrativa - Notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio - Disciplina - Applicabilità della sola normativa dello Stato di destinazione e non di quello di spedizione - Estensione procedura ad organi diversi dallo Stato - Ammissibilità - sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - In genere. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22000 DEL 11/09/2018
In tema di notifica di verbale di accertamento di violazione amministrativa a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, la validità della procedura di cui all'art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consente agli Stati membri, in virtù del criterio del reciproco affidamento, di avvalersi direttamente del servizio postale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, non può essere condizionata all'applicazione all'estero di ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia di notifica tramite posta, dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione dei singoli atti previsti dalla sua legislazione.
Tale procedura è applicabile a tutti gli organi, ivi compresi i Comuni, che siano legittimati nell'ordinamento interno di ogni Stato membro a porre in essere le attività notificatorie.
(Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania ai sensi dell'art. 201 del codice della strada).