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Servizi di telecomunicazione - radio e televisione - impianti ed esercizio - Impianti di telecomunicazione - Installazione su sede stradale -Cass. n. 8453/2019

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - radio e televisione - impianti ed esercizio - Impianti di telecomunicazione - Installazione su sede stradale - Canone imposto dal codice della strada - Entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche - Persistenza del principio di onerosità - Fondamento - Fattispecie.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003 è rimasto fermo il principio, sancito dagli artt. 25 e 27 del codice della strada, dell'onerosità dell'uso della sede stradale da parte dell'operatore di telecomunicazioni, posto che l'art. 94 del citato decreto legislativo, che è norma speciale rispetto al precedente art. 93, con riferimento all'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, ha previsto che l'occupazione della sede o delle strutture autostradali per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico dà luogo ad una servitù che viene imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo pagamento di un'indennità nella misura stabilita dall'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in virtù dell'errato principio di gratuità dell'installazione di linee di telecomunicazioni lungo le sedi autostradali, aveva respinto la domanda di pagamento del canone di occupazione del suolo autostradale proposta dalla concessionaria nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, peraltro in relazione ad un arco temporale in parte antecedente all'entrata in vigore del codice comunicazioni elettroniche).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8453 del 27/03/2019

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cassazione

8453

2019