Efficacia di piena prova delle risultanze - Esclusione - Ragioni - Libero apprezzamento da parte del giudice - Sussistenza - Fondamento.
Le risultanze della relazione di inchiesta sui sinistri marittimi di cui all'art. 582 cod. nav. non sono vincolanti per il giudice - essendo ammessa dalla norma la prova contraria ai fatti accertati dalla commissione inquirente presso la direzione marittima - e possono essere liberamente valutate al fine di ricavarne elementi di convincimento, anche insieme ad altre emergenze processuali, alla stregua del principio generale dell'utilizzabilità dei rapporti e dei verbali provenienti dalla pubblica amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 31447 del 03/12/2019 (Rv. 656139 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_116
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cassazione
31447
2019