famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014
Legittimazione passiva - Eredi del preteso genitore - Sussistenza - Eredi degli eredi - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014
In caso di morte del preteso genitore, legittimati passivi all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità sono esclusivamente i suoi eredi, e non anche gli eredi degli eredi, ai quali, in quanto portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, è riconosciuta la sola facoltà di intervenire in giudizio. Tale soluzione risponde ad una interpretazione, letterale e sistematica, dell'art. 276 cod. civ., che, nel prevedere che l'azione "deve" essere proposta nei confronti degli eredi diretti ed immediati del preteso genitore defunto, ne esclude, implicitamente, la possibilità di altri (ai quali, diversamente, resterebbe preclusa la possibilità di intervenire) e trova conferma nella nuova formulazione della norma, che contempla, in mancanza di eredi, la possibilità di agire nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 16/05/2014