delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11416 del 22/05/2014
Condizioni - Accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 797 cod. proc. civ. - Art. 64 della legge n. 218 del 1995, sostitutivo della predetta disposizione codicistica - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Censura attinente al diritto di difesa con riferimento allo svolgimento dell'istruttoria nel processo ecclesiastico - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11416 del 22/05/2014
La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità di un matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. - e non già l'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito - condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, in quanto il rinvio al riguardo contenuto alla citata disposizione codicistica nell'art. 8, n. 2, dell'Accordo di revisione del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 febbraio 1984, e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121, deve ritenersi di natura materiale e non formale. Ne consegue che la censura relativa alla violazione del diritto di difesa nella procedura adottata dal tribunale ecclesiastico riferita alle modalità di espletamento degli atti istruttori non può essere esaminata dal giudice della delibazione, per effetto del disposto del citato art. 797 cod. proc. civ., siccome attinente allo svolgimento del processo ecclesiastico.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11416 del 22/05/2014