adozione - adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
Comunicazione integrale della sentenza della corte d'appello a mezzo PEC a cura della cancelleria - Decorrenza del termine di cui all'art. 17, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 - Idoneità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, la comunicazione della sentenza della corte d'appello, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133 cod. Proc. Civ., novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. Con modif. Dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC) con l'invio del testo integrale del provvedimento ai sensi dell'art. 45 disp. Att. Cod. Proc. Civ., non è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedendo tale disposizione l'esecuzione della formale notificazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tempestività del ricorso per cassazione depositato in mancanza di notificazione della sentenza, nonostante fosse ormai decorso il termine di trenta giorni dalla sua integrale comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014