Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015 Collocamento del figlio minore - Interesse del minore - Individuazione del genitore più id
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015Collocamento del figlio minore - Interesse del minore - Individuazione del genitore più idoneo - Criteri - Rispetto del principio della bigenitorialità - Nozione - Fattispecie in tema di affidamento condiviso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015
In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito dell'affidamento condiviso di un minore, aveva ritenuto di collocarlo preferibilmente presso il genitore il cui nucleo familiare, in quanto composto esclusivamente da adulti, avrebbe potuto prestargli maggiori attenzioni, garantendo al contempo al genitore non collocatario, pur residente in altra città, ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015