Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015
Accordo di separazione consensuale - Contenuto necessario ed eventuale - Distinzione - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015
La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (nella specie vendita della casa familiare e attribuzione del ricavato a ciascun coniuge in proporzione al denaro investito nel bene stesso). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015