Allontanamento dalla casa coniugale - Addebito - Condizioni - Ripartizione dell'onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19328 del 29/09/2015