Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario di figli minori - Esclusione - Ambito valutativo del giudice - Delimitazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 12/05/2015