Affido condiviso. Punita l’ex moglie
Affido condiviso. Punita l’ex moglie - articolo 709 ter del Codice di procedura civile - Da risarcire il papà che non può vedere il figlio (Articolo tratto da: Il Sole 24 Ore Data Pubblicazione 26/2/2008 Giovanni Negri)
Affido condiviso. Punita l’ex moglie articolo 709 ter del Codice di procedura civile - Da risarcire il papà che non può vedere il figlio Articolo tratto da: Il Sole 24 Ore Data Pubblicazione 26/2/2008 Giovanni Negri
Va risarcito il padre che non ha potuto vedere il figlio a causa dell’ostilità dell’ex moglie. E a dover essere risarcito è anche il figlio. Lo ha deciso la Corte d’appello di Firenze in una delle primissime applicazioni del nuovo articolo 709 ter del Codice di procedura civile, introdotto a due anni dalla legge sull’affido condiviso per rafforzare un’intesa tra gli cx coniugi nel trattamento e nell’educazione dei figli minori.
Il caso affrontato dai giudici fiorentini è a suo modo “classico”. In una coppia nei confronti della quale era già stato sancito il divorzio sono state, in seguito all’entrata in vigore della legge del 2006, modificate le condizioni dell’affidamento del figlio minore prevedendo, su richiesta del padre, modalità condivise. La regolamentazione delle frequentazioni era rimasta la stessa decisa nell’ambito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè affidamento del figlio alla madre e facoltà per il padre di tenerlo con sè per week-end alternati, per parte della settimana e per 20 giorni durante le vacanze estive.
Proprio su quest’ultima prescrizione, nell’estate scorsa, è scoppiato il dissidio tra gli ex coniugi, con il padre che, lamentandosi del fatto che la ex moglie avesse trattenuto con sé il figlio durante il periodo che avrebbero dovuto trascorrere insieme, ha chiesto (assistito dall’avvocato Marco Antonio Vallini di Firenze) la condanna della donna alle sanzioni previste dalla legge. Perché da due anni esiste, appunto, una norma nel Codice di procedura civile che punisce oltre i gravi inadempimenti (possibilità anche in precedenza prevista) anche gli atti che comunque provocano un pregiudizio al minore oppure ostacolano il corretto svolgimento dell’affido condiviso. La sanzione va dal “semplice” ammonimento del genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti del minore e dell’altro genitore, a una sanzione amministrativa che può arrivare a 5 mila euro. La Corte d’appello ha deciso di applicare la seconda misura, stabilendo così il risarcimento del danno sia nei confronti del padre (350 euro) sia nei confronti del figlio (650 euro).
I giudici, nel decreto, ricostruiscono l’intera vicenda e ricordano come la madre si sia difesa sostenendo che a non volere più vedere il padre e comunque a non volere passare parte delle vacanze con lui era stato il figlio stesso. Un disagio su cui ora sono in corso tutti gli accertamenti. Ma che non ha impedito ai giudici di infliggere la sanzione. Perché, spiega lo studio legale che assiste il padre, «indipendentemente dalle ragioni, il genitore non può violare il provvedimento del tribunale. La nuova legge e in particolare l’articolo 709 ter del Codice di procedura civile, infatti, è stata scritta proprio per evitare che un genitore si arroghi il diritto di decidere per il figlio e strumentalizzi il minore».
Il decreto, infatti, sottolinea come la condotta della madre abbia costituito una violazione delle disposizioni del tribunale, provocando un danno alla crescita corretta del minore, compromettendo oltretutto il diritto del padre a conservare un rapporto con il figlio. A venire respinta è poi l’ipotesi, peraltro non formalizzata, di ridiscussione delle modalità dell’affidamento con l’attribuzione alla sola madre di «poteri digestione ordinaria del figlio». Alla pronuncia dei giudici ha fatto eco una nota dell’Associazione figli negati: «sembra una novità mentre dovrebbe essere la regola.
L’articolo 388 del Codice penale, poi, da molti anni, punisce il genitore che non rispetta, in mala fede, una sentenza del giudice». Giovanni Negri