Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare – condanna penale – il permesso di soggiorno non può essere automaticamente negato. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, il Giudice deve tenere conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, ovvero dell'esistenza di “legami familiari e sociali nel Paese di origine” e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale (TAR del Lazio che con sentenza 27909 del 22 luglio 2010)
Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare – condanna penale – il permesso di soggiorno non può essere automaticamente negato. nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, il Giudice deve tenere conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, ovvero dell'esistenza di “legami familiari e sociali nel Paese di origine” e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale (TAR del Lazio che con sentenza 27909 del 22 luglio 2010)
TAR del Lazio che con sentenza 27909 del 22 luglio 2010
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di Roma dell’11 novembre 2008, notificato il 5 dicembre 2008 dal Commissariato di P.S. “Esposizione”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe notificato in data 2 febbraio 2009 e depositato il 20 febbraio 2009 il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe deducendo i seguenti fatti:
In data 7 maggio 2005 il ricorrente ha presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno F141030 alla Questura di Roma già ottenuto al momento dell’ingresso in Italia con decorrenza 15 febbraio 2003 per motivi di riconciliazione familiare e lavoro subordinato, nonché motivi di studio.
Con provvedimento dell’11 novembre 2008, comunicato il 15 dicembre 2008, la Questura di Roma respingeva l’istanza.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
- violazione di legge in relazione all’art. 4, comma 3 ed all’art. 5, comma 5, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 5/2007 in relazione all’art. 13, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 286/1998, agli artt. 30 e 31 della Costituzione, all’art. 18 della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia ed all’art. 28 D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione; omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;
- violazione di legge in relazione all’art. 10 bis L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione; omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione resistente.
Con ordinanza cautelare n. 1263/2003 il Collegio respingeva la istanza di sospensione del provvedimento avanzata dalla difesa della parte ricorrente.
Con ordinanza n. 2902/2009 il Consiglio di Stato, riformando il provvedimento di questa Sezione, accoglieva l’istanza cautelare avanzata in primo grado ai fini di un riesame del provvedimento che tenga conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e della esistenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine.
Alla udienza del 25 maggio 2010 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo il disposto di cui all’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 - nel testo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del d.lg. 8 gennaio 2007 n. 5 - “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno” quando lo straniero abbia esercitato il diritto di ricongiungimento familiare, il Giudice deve tenere conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, ovvero dell'esistenza di “legami familiari e sociali nel Paese di origine” e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale.
In tali ipotesi, pertanto, anche laddove lo straniero extracomunitario abbia riportato una condanna penale rientrante fra quelle ostative, ex se, del rilascio o del successivo rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione di merito, ragionevolmente indirizzata ad una diversa conclusione della procedura di rinnovo di cui trattasi (sul punto si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2010, n. 683).
Rileva il Collegio come nella fattispecie in esame l’odierno ricorrente aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e, dunque, ai sensi del disposto del novellato art. 5, comma 5, D.Lgs n. 286/1998 – applicabile alla fattispecie in esame in relazione alla pendenza del procedimento alla data della entrata in vigore – l’Amministrazione, oltre alla sussistenza di eventuali fattispecie ostative di reato, avrebbe dovuto valutare anche la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell'interessato oltre che l'esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine e la durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale.
L’assenza di alcuna motivazione in merito alla valutazione di tali presupposti – così come rilevato dal Consiglio di Stato in sede di riforma della ordinanza cautelare – importa la illegittimità del provvedimento in accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso.
Per i motivi esposti il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO