Famiglia - filiazione - filiazione legittima - disconoscimento di paternità - in genere procedimento civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21664 del 23/10/2015
Impugnazione - Azione di disconoscimento di paternità - Sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione del giudizio revocatorio sul giudicato di disconoscimento di paternità - Condizioni - Motivazione sulla pregiudizialità e controvertibilità effettiva della decisione impugnata - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21664 del 23/10/2015
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo di accertamento giudiziale di paternità, ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione del giudizio revocatorio sul giudicato intervenuto in un precedente procedimento di disconoscimento di paternità, è necessario che il giudice di secondo grado motivi esplicitamente sui requisiti di pregiudizialità e controvertibilità effettiva della decisione impugnata, posti a base dell'esercizio del potere di sospensione del processo richiesti dalla menzionata disposizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21664 del 23/10/2015