Determinazione dell'assegno divorzile - Utilità economicamente valutabili - Occupazione "de facto" di immobile da parte del coniuge avente diritto all'assegno Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 223 del 11/01/2016
In sede di divorzio, ai fini della determinazione del relativo assegno, deve tenersi conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, determinante un risparmio di spesa, salvo che l'immobile sia occupato in via di mero fatto, trattandosi, in tale ultima ipotesi, di una situazione precaria ed essendo le difficoltà di liberazione, da parte del proprietario, un aspetto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 223 del 11/01/2016