famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - ammissibilità dell'azione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/03/2007
Procedimento di ammissibilità - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ.(sent. della Corte costituzionale n. 50 del 2006) - Ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice del merito - Inammissibilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/03/2007
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla corte di appello sul reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi della predetta norma, atteso che l'esclusione dall'ordinamento, con efficacia "ex tunc" (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità da essa previsto, comporta che l'azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l'oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte (in sede di mera delibazione ai fini dell'accertamento dell'utilità di un giudizio di merito) e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato. Tale conseguenza, peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame dei motivi del ricorso per cassazione) nelle ipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale - i cui effetti trovano un limite con riguardo ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità - in cui si sia già verificato l'effetto preclusivo del decreto di inammissibilità del ricorso presentato ex art. 274 cod. civ., divenuto definitivo per non essere stato impugnato ai sensi dell' art. 739, primo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 05/03/2007