famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
Spettanza - Presupposti - Parametro di riferimento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Potenzialità economiche dei coniugi - Rilevanza - Accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006
In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006