matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006
Assegni di divorzio e di mantenimento dei figli - Procedimento di revisione - Sopravvenienza di giustificati motivi - Necessità - Mutamenti intervenuti sino alla definizione del reclamo avverso il decreto del Tribunale - Rilevanza - Conseguenze - Nuovi elementi di fatto - Valutabilità nel corso dell'intero procedimento di merito - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006
La revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, regolate dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, presuppone la sopravvenienza di giustificati motivi, sicché deriva dallo stesso sistema la necessità di verificare, sino al momento della decisione del giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi siano o meno sopravvenuti, estendendo l'ambito di valutazione ai nuovi elementi di fatto, attinenti alla domanda introduttiva del procedimento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2338 del 02/02/2006