Diritto dell'ex coniuge all'assegno di mantenimento per il figlio minore - Riconoscimento con sentenza passata in giudicato - Modifica o estinzione - Procedura ex art. 710 cod.proc.civ. - Necessità - Raggiunta maggiore età e autosufficienza del figlio - Mancata corresponsione dell'assegno "ipso facto" - Legittimità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all'ex coniuge da sentenze passate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 cod.proc.civ. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, "ipso facto", la mancata corresponsione dell'assegno.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 04/04/2005