famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008
Domanda di adeguamento nel corso del giudizio di divorzio - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Conversione dell'assegno di mantenimento in assegno provvisorio ex art. 4 legge n. 898 del 1970 - Ammissibilità - Ricorso per la modifica dell'assegno in pendenza di giudizio del divorzio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008
In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell'assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poichè questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e con l'ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del "ne bis in idem" la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 28990 del 10/12/2008