famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007
Convenzione di futura vendita dell'immobile di proprietà comune dei coniugi già adibito a casa familiare e assegnato al coniuge affidatario di figlio minorenne - Autonomia rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla detta assegnazione - Conseguenze - Modificabilità ex artt. 710 e 711 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007
In ragione della opponibilità al terzo - ancorché non trascritta - dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore dell'altro coniuge in occasione della separazione, sia giudiziale che consensuale, o in sede di divorzio, la clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, in quanto tale assegnata (in quella medesima sede) al coniuge affidatario del figlio minorenne, non é inscindibile rispetto alla pattuizione relativa all'assegnazione di detta abitazione, ma si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, riguardando un profilo compatibile con detta assegnazione in quanto sostanzialmente non lesivo della rispondenza di detta assegnazione all'interesse del figlio minorenne tutelato attraverso tale istituto; pertanto, detta pattuizione non è modificabile nelle forme e secondo la procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007