delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007
Matrimonio concordatario - Nullità - Pronuncia per divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione - Declaratoria di esecutività - Ammissibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007
La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta nè conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole-, ai sensi dell'art. 8, comma 2 lett.c) dell'Accordo di modifica del Concordato lateranense e dell'art. 64 lett. g della legge n. 218 del 1995, avendo l'art. 2 di quest'ultima lasciato immutata l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007