famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007
Provvedimenti risultanti dalla sentenza di separazione - Modificazione - Istanza - Presupposti - Passaggio in giudicato - Adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello - Valutabilità - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007
La domanda ex art.710 cod. proc. civ. può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato, sulla separazione mentre la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16398 del 24/07/2007