Giudizio di risoluzione per inadempimento del coniuge acquirente - Litisconsorzio del coniuge non stipulante - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16559 del 02/07/2013
|In tema di comunione legale tra coniugi, qualora l'alienante eserciti l'azione di risoluzione della compravendita per inadempimento dell'acquirente, il coniuge di quest'ultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, non è litisconsorte necessario, trattandosi di un'azione che verte sull'inadempimento dello stipulante ed incide direttamente sull'atto, pur potendosi ripercuotere sull'acquisto del coniuge non stipulante, avvenuto "ope legis", ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16559 del 02/07/2013