famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - in genere - domanda di attribuzione di una quota di t.f.r. dell'ex coniuge - decreto della corte d'appello reso su reclamo - revocabilità o modificabilità ex art. 742 cod
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - domanda di attribuzione di una quota di t.f.r. dell'ex coniuge - decreto della corte d'appello reso su reclamo - revocabilità o modificabilità ex art. 742 cod. proc. civ. - esclusione - successivo ricorso per cassazione su decreto comunque emesso - inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30200 del 30/12/2011
Il decreto della corte d'appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l'attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ. - norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà - essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l'azione di revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d'appello su ricorso ex art. 742 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30200 del 30/12/2011