Morte di uno dei coniugi - Cessazione della materia del contendere - Effetti - Istanze accessorie - Estensione - Limiti.
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire ad istanza o nei confronti di costoro.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008