Comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali - Mancata comparizione del destinatario - Conseguenze - Valore di rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti peritali - Sussistenza.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, la mera comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali è già di per sè sufficiente per l'attribuibilità alla condotta processuale del destinatario della stessa, che non si presenti alla data fissata, del valore di rifiuto di sottoporsi alla indagine peritale valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., in quanto è da tale momento che il consulente comincia a prestare la propria attività.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 25/01/2008