Attribuzione e quantificazione dell'assegno - Dichiarazioni dei redditi dell'obbligato - Valore probatorio.
Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9876 del 28/04/2006