Legittimazione attiva di ciascun coniuge - Estensione - Fondamento - Partecipazione al giudizio dell'altro coniuge - Necessità - Esclusione.
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, le azioni relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18123 del 26/07/2013