Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - Elevato valore indiziario - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche - nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre - costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015