famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016
Separazione personale dei coniugi - Provvedimento sul mantenimento dei figli - Contribuzione "pro quota" alle spese ordinarie scolastiche e mediche - Mancato adempimento dell'obbligato - Esecuzione forzata - Allegazione e documentazione delle spese - Sufficienza.
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4182 del 02/03/2016