Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale - esecuzione sui beni e frutti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013
Condizioni - Prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Onere del debitore - Indagine del giudice - Delimitazione - Debiti relativi ai bisogni della famiglia - Individuazione.
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013