Corresponsione in unica soluzione - Possibilità del beneficiario di richiedere ulteriori prestazioni - Esclusione - Accesso alla pensione di reversibilità - Esclusione.
La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, è satisfattivo di qualsiasi obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, il quale, quindi, non può avanzare successivamente ulteriori pretese di contenuto economico, né può essere considerato, all'atto del decesso dell'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o, in concorso con il coniuge superstite, a una sua quota.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9054 del 05/05/2016