Opposizione di terzo promossa dal presunto padre naturale nei confronti della sentenza di disconoscimento di paternità - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Avverso la sentenza, passata in giudicato, il disconoscimento della paternità legittima, è inammissibile l'opposizione di terzo di colui che sia indicato come genitore naturale, il quale deduca che l'esito (positivo) dell'azione di disconoscimento di paternità si riverberi sull'azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, in quanto il pregiudizio fatto valere è di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall'art. 404 cod. proc. civ. presuppone in capo all'opponente un diritto autonomo, la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12211 del 17/07/2012