Richiesta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7451 del 14/04/2016