Esclusione - Conseguenze - Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Riconoscibilità in Italia - Fondamento.
Famiglia - filiazione - in genere
La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l'art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016