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Corte di Cassazione, sentenza n. 23713 del 23 dicembre 2012

 

La Prima Sezione civile ha ritenuto valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.
(massima dal sito web della Corte di Cassazione)