Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016
A favore del figlio maggiorenne - Natura alimentare - Conseguenze - Riduzione giudiziale dell'assegno - Retroattività al momento della domanda - Esclusione - Prestazioni non più dovute ma già eseguite - Irripetibilità - Prestazioni non ancora eseguite - Debenza - Esclusione.
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016