matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013
indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013
In tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti.