Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983
Provvedimenti per i figli - sopravvenienza dell'annullamento del matrimonio nel corso del giudizio di separazione - cessazione della materia del contendere in ordine a quest'ultimo giudizio - provvedimento presidenziale di affidamento della prole - efficacia - persistenza - nuova eventuale istanza di affidamento - competenza - determinazione - criteri.*
Qualora nel corso del giudizio di separazione personale sopravvenga l'annullamento del matrimonio, con la conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, viene meno la Competenza del giudice della separazione circa l'affidamento della prole, ma il provvedimento presidenziale di affidamento emesso nel suo corso a norma dello art. 708 cod. proc. civ. conserva la sua efficacia (finché non sia sostituito), anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a provvedere su una nuova istanza di affidamento, giudice che è quello del luogo di residenza del genitore cui il minore è stato affidato, essendo irrilevante ai predetti fini, la situazione in cui il minore si trovi di fatto con uno dei genitori, al momento della proposizione della nuova domanda. ( V 259/81, mass n 410671, sulla prima parte; ( V 1762/75, mass n 375411, sulla prima parte; ( V 4571/82, mass n 422542, sulla seconda parte).*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4460 del 04/07/1983