Inosservanza dell'obbligo di fedeltà - Prova dell'efficacia causale di tale violazione nella determinazione della crisi coniugale - Necessità - Eccezione relativa all'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà - Onere della prova - Regole comuni - Applicabilità - Conseguenze.
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018