separazione personale dei coniugi - effetti Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014
famiglia - in genere Ordinanza del giudice istruttore con la quale viene dichiarata l'ultrattività delle statuizioni presidenziali e l'estinzione del giudizio - Valore di sentenza - Esclusione - Fondamento - Impugnabilità con il reclamo al collegio - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014
In tema di separazione personale tra coniugi, il provvedimento del giudice istruttore con cui viene dichiarata l'ultrattività delle statuizioni presidenziali e l'estinzione del giudizio ha natura di ordinanza endoprocessuale, non avendo il giudice istruttore, nel corso di un giudizio attribuito al tribunale in composizione collegiale, il potere di pronunciare una sentenza. Ne consegue che, a norma dell'art. 178, secondo comma, cod. proc. civ., l'unico mezzo di impugnazione esperibile è il reclamo al collegio, nelle forme previste dagli artt. 308 e segg. cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, reputando tardiva l'impugnazione in appello avverso il provvedimento del giudice istruttore, aveva erroneamente qualificato lo stesso come sentenza invece di esaminare nel merito il fondamento del provvedimento di estinzione).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12347 del 03/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 178
Cod. Proc. Civ. art. 308
Cod. Civ. art. 151