Assegno determinato "una tantum" - Fatti intervenuti successivamente alla sentenza di divorzio - Modifica delle condizioni relativa al contributo di mantenimento per il figlio - Corte di Cassazione Sez.6 - 1, Ordinanza n.13424 del 13/06/2014
La corresponsione dell'assegno divorzile che avvenga, su accordo delle parti, in un'unica soluzione ed anche in previsione delle esigenze di mantenimento di un minore, non pregiudica la possibilità di richiedere, ex art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la modifica delle condizioni economiche del divorzio qualora esse, per fatti intervenuti successivamente alla relativa sentenza, si rivelino inidonee a soddisfare le esigenze predette, avendo il minore un interesse, distinto e preminente rispetto a quello dei genitori, a vedersi assicurato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.
Corte di Cassazione Sez.6 - 1, Ordinanza n.13424 del 13/06/2014