Trattamento economico del coniuge divorziato - pensione di reversibilità
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Trattamento economico del coniuge divorziato - Attribuzione di una quota del trattamento di reversibilità - Presupposti - Corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, SENTENZA N. 22434 DEL 24/09/2018
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest'ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l'assegno "una tantum" non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare.