Famiglia - potestà dei genitori - Minori - Sottrazione internazionale di minori - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10784 del 17/04/2019 (Rv. 653571 - 01)
Procedimento - Audizione del minore - Necessità - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del decreto di rimpatrio
Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10784 del 17/04/2019 (Rv. 653571 - 01)