Sottrazione internazionale di minori - Cass. Ord. 15714/2019
Famiglia - potestà dei genitori - Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex art. 7 l.n. 64 del 1994 - Distribuzione dell'onere della prova tra le parti - Poteri ufficiosi del Tribunale - Fondamento.
In tema di sottrazione internazionale di minori, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, di cui all'art. 7 della legge n. 64 del 1994, il P.M. ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sul soggetto che si oppone ad esso, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c., in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore, né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u., e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici "informazioni", giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l'esigenza di tutela del minore da trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_738_3, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_070