Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 01)
Procedimento di divorzio - Decisione non definitiva sullo "status" - Rimessione al collegio - Applicazione dell'art. 190 c.p.c. - Esclusione - Disaccordo delle parti - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di divorzio, e in caso di adozione di sentenza non definitiva sullo "status", non trova applicazione l'art. 190 c.p.c., venendo in rilievo la disciplina speciale dell'art. 4 l. n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8 l. n. 74 del 1987), che consente al giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per la relativa decisione, quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno, così accelerando la procedura di accertamento dei presupposti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non solo quando la domanda non sia contestata, ma anche quando vi sia disaccordo delle parti sul punto, essendo tale disciplina finalizzata a scoraggiare quelle condotte processuali defatigatorie, volte a procrastinare la statuizione sulla modifica dello "status".
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20323 del 26/07/2019 (Rv. 654966 - 01)