Filiazione - Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria indiziaria - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28886 del 08/11/2019 (Rv. 656093 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Civ_art_0269