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Separazione personale - addebito a carico della moglie

22 Dicembre 2009 - separazione personale - addebito a carico della moglie - tardivita' della proposizione della domanda di attribuzione di un assegno di divorzio separazione personale - addebito a carico della moglie - tardivita' della proposizione della domanda di attribuzione di un assegno di divorzio, e' sufficiente la sua proposizione nella memoria depositata nella fase presidenziale - i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la proposizione delle domande riconvenzionali, ivi compresa quello per formulare la richiesta di assegni) di mantenimento per il coniuge, rilevante ai sensi, degli articoli 180, 166 e 167 c.p.c., deve intendersi solo quella dinanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale - secondo motivo e' inammissibile, per carenza del requisito di autosufficienza (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23910)

Separazione personale - addebito a carico della moglie - tardivita' della proposizione della domanda di attribuzione di un assegno di divorzio, e' sufficiente la sua proposizione nella memoria depositata nella fase presidenziale - i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la proposizione delle domande riconvenzionali, ivi compresa quello per formulare la richiesta di assegni) di mantenimento per il coniuge, rilevante ai sensi, degli articoli 180, 166 e 167 c.p.c., deve intendersi solo quella dinanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale - secondo motivo e' inammissibile, per carenza del requisito di autosufficienza (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23910)

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23910

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. LO. Al. , con ricorso 24 luglio 1999 al tribunale di Messina, chiese che fosse pronunciata la separazione personale dalla moglie, FI. An. , con addebito a carico della moglie, deducendo che, dopo una prima separazione e una riconciliazione, aveva intrecciato una relazione extraconiugale, determinando una nuova rottura del rapporto. La FI. , con una memoria al Presidente del tribunale, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento. Il Presidente disponeva la corresponsione di un assegno di lire unmilionetrecentomila mensili, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore. Non avendo la Fi. reiterato la domanda di assegno dinanzi al giudice istruttore, il Lo. eccepiva la decadenza da tale domanda. Il tribunale pronunciava la separazione senza addebito e poneva a carico dell'attore un assegno di euro 650,00, mensili. Il Lo. proponeva appello, insistendo nell'eccezione di decadenza dalla domanda riconvenzionale, nella domanda di addebito e, in subordine, chiedendo la riduzione dell'assegno. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 25 marzo 2005, riformava la sentenza di primo grado solo quanto alla misura dell'assegno, che riduceva ad euro 500,00 mensili.

Il Lo. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 24 marzo 2006, formulando due motivi. La Fi. resiste con controricorso notificato il 27 aprile 2006. Successivamente, il ricorrente ha reiterato il ricorso, notificandolo in data 8 maggio 2006, formulando i quesiti di diritto relativi ai motivi proposti e dichiarando la propria residenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta che la Corte di appello abbia respinto l'eccezione relativa alla tardivita' della proposizione della domanda di attribuzione di un assegno di divorzio, giudicando a tal fine sufficiente la sua proposizione nella memoria depositata nella fase presidenziale, dovendosi ritenere la parte costituitasi in tale fase costituita anche nella fase istruttoria ed essendo stata la domanda riformulata nei verbali della fase istruttoria ed il contraddittorio accettato. Si deduce al riguardo che la controparte, non avendo depositato comparsa di costituzione e risposta, in effetti non si sarebbe costituita nella fase istruttoria, da considerarsi distinta da quella presidenziale, cosicche' la sua presenza in giudizio sarebbe stata irrituale, essendosi, fra l'altro, essa stessa riservata nella fase presidenziale di costituirsi dinanzi al giudice

istruttore, cosi' escludendo di volersi costituire con tale memoria e risultando, pertanto, decaduta dalla proponibilita' di domande riconvenzionali. Si contesta che vi sia stata accettazione del contraddittorio.

Il motivo e' infondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, in seguito alle modifiche apportate alla Legge n. 898 del 1970, articolo 4 dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 8, -applicabili in tema di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'articolo 23 di tale legge - alla natura sin dall'origine contenziosa dei procedimenti di separazione personale non si accompagna la caratterizzabilita' dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi in termini corrispondenti a quelli dell'udienza ex articolo 180 c.p.c., con la conseguenza che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e la proposizione delle domande riconvenzionali, ivi compresa quello per formulare la richiesta di assegni) di mantenimento per il coniuge, rilevante ai sensi, degli articoli 180, 166 e 167 c.p.c., deve intendersi solo quella dinanzi al giudice istruttore nominato all'esito della fase presidenziale (Cass. 20 aprile 2006, n. 9170; 7 febbraio 2006, n. 2625; 7 aprile 2005, n. 7321; 10 marzo 2004, n. 4903; 25 luglio 2002, n. 10914). Peraltro cio' non significa che, ove la parte convenuta compaia assistita da difensore nella fase presidenziale, depositando uno scritto difensivo con il quale formuli anche domande riconvenzionali, non debba considerarsi costituita in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali non debbano considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte (vedasi Cass. 12 settembre 2005, n. 18116), senza che occorra una nuova costituzione formale nel giudizio dinanzi al giudice istruttore e una nuova riproposizione delle domande riconvenzionali.

Nel caso di specie risulta dagli atti che la Fi. comparve all'udienza presidenziale del 19 novembre 1999 assistita da difensore, dopo avere depositato una prima memoria in data 17 novembre 1999 in cui, a seguito di domanda di addebito nei suoi confronti, "su detta circostanza" si riservo' di "riferire al decidente in sede di costituzione dinanzi al giudice che verra' designato, secondo guanto previsto dall'articolo 166 c.p.c. e con espressa riserva di proporre domanda riconvenzionale", formulando immediatamente sia domanda di assegno di mantenimento, sia di assegnazione della casa coniugale.

Successivamente, con memoria autorizzata e sempre nella fase presidenziale, dopo avere premesso di ritenersi gia' costituita con il deposito della precedente memoria, confermo' le domande gia' proposte.

In tale contesto processuale deve ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto esatta applicazione in diritto dei principi sopra indicati ed abbia interpretato - con motivazione priva di vizi logici, nell'esercizio del potere al riguardo riservato al giudice di merito, in assenza di tali vizi, incensurabile in questa sede - le memorie depositate nella fase presidenziale, ritenendo che la riserva ivi espressa si riferisse unicamente alla domanda di addebito e che la domanda relativa all'assegno di mantenimento dovesse ritenersi tempestivamente formulata sin da quella fase, cosi' da essere stata ritualmente coltivata negli atti successivi.

Quanto alla costituzione della convenuta, la Corte di appello, dopo avere affermato che essendo "la costituzione in giudizio l'atto con cui attore e convenuto si rendono giuridicamente presenti davanti al giudice, deve ritenersi che la Fi. si e' regolarmente costituita nella fase presidenziale chiedendo l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale", ha ritenuto che, essendo stato accettato il contraddittorio dall'odierno ricorrente al riguardo e non essendo stata eccepita in prima udienza l'irritualita' della costituzione, le relative eccezioni, successivamente proposte, fossero precluse.

Peraltro, sulla base dei principi sopra menzionati, deve ritenersi assorbente la considerazione che la parte, una volta costituitasi nella fase presidenziale, non e' tenuta a formalizzare una nuova costituzione nella fase istruttoria, stante l'unitarieta' del giudizio.

Ne deriva l'infondatezza del motivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove relative all'addebito che si era chiesto di pronunciare a carico della controparte.

Il motivo e' inammissibile, per carenza del requisito di autosufficienza, non essendo in esso indicate le prove non ammesse ed essendo principio consolidato che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti da tale mancata ammissione, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori non ammessi, trascrivendo le circostanze che costituivano oggetto di prova, nonche' di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, cosi' da consentire al giudice di legittimita' un controllo sulla decisivita' delle prove (ex multis Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Il ricorso va quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro duemila, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione della sentenza andranno omesse le generalita' e gli altri dati identificativi di Lo. Al. e Fi. An. .