Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01)
Assegno di mantenimento - Spese straordinarie - Nozione - Ricomprensione forfettaria nell'assegno -Esclusione - Fondamento.
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0155_1, Cod_Civ_art_0337_1
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