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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale -con addebito - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020 (Rv. 656981 - 01)

Dovere di convivenza - Volontario abbandono della casa coniugale - Sufficienza ai fini dell'addebito - Condizioni.

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020 (Rv. 656981 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0146, Cod_Civ_art_0151, Cod_Civ_art_2967

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

GIUDIZIALE CON ADDEBITO